CG
TERMINI GENERALI E CONDIZIONI
I. Generale, ambito di applicazione
(1) Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri partner contrattuali. Le condizioni generali di contratto si applicano solo se il partner contrattuale è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
(2) Le condizioni generali di contratto nella loro rispettiva versione valgono anche come accordo quadro per futuri contratti con lo stesso partner contrattuale senza che noi dobbiamo farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso; informeremo immediatamente i partner contrattuali di eventuali modifiche alle condizioni generali di contratto in questo caso.
(3) Si applicano esclusivamente i nostri termini e condizioni. Condizioni generali di contratto contrastanti, divergenti o integrative del partner contrattuale entrano a far parte del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto. Questo requisito del consenso vale in ogni caso, in particolare anche se eseguiamo il contratto senza riserve a conoscenza di condizioni generali di contratto contrastanti o divergenti del partner contrattuale.
(4) I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti Condizioni Generali.
II. Modifiche e aggiunte
(1) I singoli accordi stipulati con il partner contrattuale in singoli casi, inclusi accordi collaterali, integrazioni e modifiche, hanno la precedenza sulle Condizioni generali. Per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto scritto o una conferma scritta.
(2) Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti da noi venduti che aumentino o mantengano il loro valore e non comportino alcuna limitazione di funzionalità fino alla consegna. Salvo diverso accordo espresso, siamo autorizzati a determinare le caratteristiche tecniche delle prestazioni o le dimensioni alla consegna in conformità con i valori di tolleranza consueti. L'inclusione dei valori di tolleranza abituali si intende concordata.
(3) Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti che devono essere effettuate dal partner contrattuale dopo la conclusione del contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifiche di vizi, dichiarazione di recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto per essere efficaci.
(4) I nostri addetti alle vendite non sono autorizzati a stipulare accordi verbali che vadano oltre il contenuto del contratto scritto.
III. Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche se abbiamo fornito al partner contrattuale cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico.
(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà ei diritti d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti. non possono essere resi accessibili a terzi; ciò vale anche per tutte le informazioni ricevute dall'inizio delle trattative contrattuali relative alla nostra merce o ad altre prestazioni. Il partner contrattuale deve ottenere il nostro espresso consenso scritto prima di divulgarli a terzi.
(3) L'ordine effettuato dal contraente vale come proposta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione nell'ordine, avremo il diritto di accettare l'offerta di contratto entro 12 giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte nostra.
(4) L'accettazione può essere dichiarata anche mediante consegna della merce al partner contrattuale.
(5) Informazioni ai sensi del par. 1 nonché in dichiarazioni pubbliche da parte nostra, del produttore e dei suoi assistenti (§ 434 para. 1 p. 3 BGB) entrano a far parte della descrizione delle prestazioni solo se vi si fa espresso riferimento nel contratto.
IV. Prezzi e termini di pagamento
(1) I nostri prezzi si intendono in Euro franco fabbrica in conformità agli Incoterms 2010 esclusi imballo, trasporto, assicurazione e IVA maggiorata alla rispettiva aliquota legale.
(2) Se i costi del materiale, del materiale operativo, del salario o dello stipendio su cui si basa il nostro calcolo cambiano dopo la conclusione del contratto, rimane possibile un corrispondente adeguamento del prezzo di comune accordo.
(3) Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto.
(4) Il prezzo di acquisto è dovuto e pagabile in contanti o tramite bonifico bancario entro 10 giorni dalla fatturazione e consegna o accettazione della merce, nel caso di ordini per sistemi di assemblaggio sottovuoto entro 10 giorni dalla fatturazione e consegna o accettazione della merce merce. I pagamenti si considerano effettuati dalla data in cui l'importo è liberamente a nostra disposizione. Alla scadenza del suddetto periodo di pagamento, il partner contrattuale diventa inadempiente. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto vengono addebitati gli interessi al rispettivo tasso di interesse di mora.
(5) Altre forme di pagamento richiedono un accordo scritto speciale. I costi sostenuti da entrambe le parti sono a carico del partner contrattuale.
(6) La detrazione di uno sconto di cassa richiede un accordo scritto speciale.
7) Il diritto di compensazione o di ritenzione spetta al partner contrattuale solo nella misura in cui il suo diritto sia stato legalmente accertato o sia incontestato.
V. Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) I termini di consegna decorrono dalla data del nostro impegno di consegna, ma in nessun caso prima del chiarimento di tutti i dettagli commerciali e tecnici e dell'approvazione dei nostri documenti di esecuzione da parte del partner contrattuale o prima del ricevimento di un acconto concordato.
(2) Il termine di consegna si considera rispettato se il trasferimento del rischio è avvenuto entro la sua scadenza ai sensi della Sezione VII.
(3) Le consegne su chiamata devono essere effettuate al più tardi due settimane prima della data desiderata. Tuttavia, la nostra conferma della data sarà decisiva. Se la merce non viene richiamata o programmata, avremo il diritto, dopo aver fissato inutilmente una scadenza, di programmare e consegnare noi stessi la merce a nostra ragionevole discrezione o di recedere dalla parte scaduta del contratto.
(4) L'indicazione dei termini di esecuzione è soggetta alla collaborazione contrattuale del partner contrattuale. L'adempimento del nostro obbligo di prestazione è subordinato all'adempimento tempestivo e regolare degli obblighi del partner contrattuale. Se il partner contrattuale è in ritardo con il pagamento di una prestazione precedente, abbiamo il diritto di trattenere la nostra prestazione. Il partner contrattuale non può derivare alcun diritto dalla ritenzione giustificata da parte nostra.
(5) Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna per motivi a noi non imputabili, ne informeremo immediatamente il partner contrattuale e comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte. Un caso di non disponibilità del servizio in questo senso sarà considerato in particolare la mancata consegna puntuale da parte del nostro fornitore. Ciò vale anche se né noi né il nostro fornitore siamo responsabili della mancata disponibilità.
(6) Per il verificarsi di un ritardo è necessario un sollecito con un periodo di tolleranza ragionevole stabilito dal partner contrattuale.
VI. portata dei servizi
(1) La nostra conferma d'ordine scritta è decisiva per l'entità del nostro obbligo di prestazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design, alla forma e al colore sulla base di miglioramenti tecnologici o requisiti del legislatore, a condizione che le modifiche siano insignificanti o altrimenti ragionevoli per il partner contrattuale.
(2) Se le prestazioni parziali sono ragionevoli per il partner contrattuale e alla fine non hanno alcuna influenza sull'entità prevista della prestazione e sul periodo di prestazione previsto, possono essere eseguite e fatturate.
VII. Consegna, Trasferimento del rischio, Accettazione, Mancata accettazione
(1) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, la consegna è concordata franco fabbrica secondo Incoterms 2010, che è anche luogo di adempimento.
(2) Su richiesta ea spese del partner contrattuale, la merce deve essere spedita al luogo di destinazione. Salvo diverso accordo, saremo liberi di scegliere il mezzo di trasporto e il percorso di trasporto, senza essere responsabili della scelta della modalità di spedizione più rapida o economica. La merce viene consegnata non imballata. Eventuali imballaggi che si rendessero necessari in caso di trasporto per ferrovia o spedizioniere verranno fatturati. Non siamo obbligati a stipulare un'assicurazione. Se la parte contraente desidera stipulare un'assicurazione, assicureremo a sue spese la fornitura contro i rischi da essa specificati per iscritto, a condizione che ci comunichi tempestivamente la sua volontà di stipulare un'assicurazione.
(3) Le merci notificate come pronte per la spedizione devono essere accettate senza indugio. La merce consegnata sarà accettata dal contraente, anche se presenta vizi non significativi, fatti salvi i diritti di cui alla Sezione X.
(4) Il rischio di deterioramento accidentale e perdita accidentale della merce passa al partner contrattuale al più tardi al momento della messa a disposizione della merce (franco fabbrica secondo Incoterms 2010). Se la merce viene spedita su richiesta del partner contrattuale, il rischio di deterioramento accidentale e perdita accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano al partner contrattuale al momento della consegna della merce al vettore, allo spedizioniere o ad altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Ciò vale anche se dovessimo eccezionalmente assumerci i costi della spedizione.
(5) La consegna o l'accettazione sono considerate equivalenti se il partner contrattuale è in mora di accettazione.
(6) Se il partner contrattuale è in ritardo con l'accettazione, non collabora o ritarda l'adempimento per altri motivi imputabili al partner contrattuale, abbiamo il diritto di esigere il risarcimento del danno risultante, comprese le spese aggiuntive. A tal fine, fatti salvi ulteriori reclami, addebiteremo un costo forfettario pari allo 0,5% dell'importo della fattura al mese, ma non oltre il 5% totale dell'importo della fattura, a partire dal termine di consegna oppure, in assenza di un termine di consegna, con la notifica di disponibilità alla spedizione, indipendentemente dal fatto che la merce sia immagazzinata presso di noi o presso terzi. La prova di un danno maggiore e le nostre rivendicazioni legali rimangono inalterate; la somma forfettaria sarà compensata con ulteriori crediti. Il contraente ha il diritto di dimostrare che non è stato subito alcun danno o un danno sostanzialmente inferiore al suddetto importo forfettario. Dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di tempo ragionevole, siamo autorizzati a disporre diversamente della merce e a fornire il partner contrattuale entro un periodo di tempo ragionevolmente prolungato.
(7) Se, dopo la conclusione del contratto, risulta evidente che la nostra pretesa di pagamento è compromessa dall'incapacità di pagare del partner contrattuale, siamo autorizzati a rifiutare l'adempimento fino a quando il partner contrattuale non ha effettuato il pagamento o ne ha fornito la garanzia . Se il pagamento o la prestazione di garanzia non viene effettuato entro 12 giorni lavorativi dopo una richiesta in tal senso, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e possiamo richiedere il rimborso delle spese nella misura del 5% del volume dell'ordine. Ciò non preclude la rivendicazione di un maggior danno. Il partner contrattuale ha il diritto di dimostrare che non sono stati sostenuti costi o danni o che sono stati significativamente inferiori alla somma forfettaria. Nel caso di contratti per la produzione di articoli non giustificabili (prodotti su misura), possiamo dichiarare la risoluzione immediatamente; restano impregiudicate le disposizioni di legge sull'impossibilità di fissare un termine.
VIII. Materie prime e produzione
Salvo diverso accordo espresso, si applicano le norme DIN con le tolleranze medie o, se queste non sono disponibili, la qualità commerciale standard. Per la produzione valgono le normali condizioni secondo DIN.
IX. Rischio di utilizzo e specifiche tecniche dei clienti
(1) Non ci assumiamo alcuna responsabilità se il partner contrattuale fornisce informazioni incomplete o errate, in particolare per quanto riguarda colori, materiali, tolleranze, design delle superfici, motivi di ancoraggio, carichi, dimensioni, capacità portanti richieste, aree di installazione, percorsi di traffico, ecc. .. Nella misura in cui la produzione e/o la consegna di articoli contrattuali si basano su informazioni o specifiche tecniche fornite dal cliente, non siamo obbligati a verificarle. Siamo autorizzati a basare la produzione e la consegna dei prodotti contrattuali su dati tecnici, descrizioni dei prodotti e caratteristiche dei prodotti. Tale uso non costituisce una violazione del dovere da parte nostra.
(2) Qualsiasi utilizzo dei prodotti da noi forniti deve avvenire esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle nostre istruzioni tecniche per l'uso e dell'uso previsto ivi definito. Qualsiasi utilizzo per altri scopi, in particolare per scopi che il partner contrattuale intraprende al di là dell'uso previsto definito nelle istruzioni per l'uso, è esclusivamente a rischio del partner contrattuale.
X. Garanzia
1) Un uso speciale previsto per l'oggetto del contratto si considera concordato solo se viene stipulato un espresso accordo scritto tra noi e l'acquirente a tale riguardo.
(2) Se non è stato stipulato tale accordo, garantiamo che l'oggetto del contratto è adatto all'uso abituale e ha una qualità che è normale per articoli dello stesso tipo e che l'acquirente può aspettarsi in base alla natura del l'oggetto.
(3) Le proprietà saranno garantite da noi solo in caso di garanzia scritta. Un semplice riferimento a norme tecniche contiene solo la descrizione più dettagliata delle prestazioni e della merce e non costituisce un accordo sull'idoneità della merce che va oltre l'uso abituale dell'oggetto del contratto.
(4) L'acquirente è tenuto a ispezionare la merce da noi acquistata per i difetti immediatamente dopo la consegna ea notificarci eventuali difetti riconoscibili entro un periodo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento. In caso di mancato rispetto del termine, l'acquirente decade da ogni ulteriore diritto di prestazione o di garanzia nei nostri confronti. Per i vizi occulti si applica la norma di legge del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco) a condizione che i vizi riconosciuti debbano essere denunciati immediatamente, comunque al più tardi entro 5 giorni lavorativi.
(5) L'Acquirente non è autorizzato a trattare merci per le quali sono stati notificati difetti senza il nostro consenso. In caso di ulteriore elaborazione, in questo caso sono escluse tutte le rivendicazioni derivanti da o sulla base dei vizi notificati o derivanti dall'ulteriore elaborazione.
(6) In ogni caso di corretta denuncia di vizi o di qualsiasi altra violazione dell'obbligo di cui siamo responsabili, abbiamo il diritto e l'obbligo di porre rimedio al difetto notificato o a qualsiasi violazione dell'obbligo che si è verificata con l'adempimento successivo. Il cliente ha il diritto di esigere una riduzione del prezzo o di recedere dal contratto o di richiedere il risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione solo se due tentativi di eliminare il difetto sono falliti nonostante la concessione di un ragionevole periodo di tolleranza.
(7) La garanzia per i dispositivi venduti da Uplifter Trading GmbH è, se non diversamente concordato, di 12 mesi dal trasferimento del rischio. Per i materiali da costruzione - se installati - il periodo di garanzia è di 5 anni, se i materiali da costruzione sono utilizzati, un periodo di garanzia di un anno. Per tutti gli altri articoli usati la garanzia è esclusa. Nei casi in cui siamo responsabili illimitatamente ai sensi della Sezione XI, gli obblighi di garanzia legale si applicano in deroga a X (7).
(8) Sono escluse parti soggette ad usura e materiali operativi, ad es. funi, catene di gomma, ventose, batterie, pneumatici, liquidi, a condizione che siano usurate e non vi siano difetti.
(9) Non si assume alcuna garanzia per i danni causati dai seguenti motivi: utilizzo inadeguato o improprio, montaggio o messa in servizio difettosi da parte del cliente o di terzi, manipolazione errata o negligente dell'oggetto della fornitura, in particolare per quanto riguarda le presenti istruzioni per l'uso , nonché sollecitazioni eccessive e l'utilizzo di materiali operativi, dispositivi di sollevamento e materiali di ricambio non idonei.
XI. Limitazione di responsabilità
(1) Siamo responsabili illimitatamente per i danni alla vita, all'incolumità fisica e alla salute causati da una violazione negligente o intenzionale degli obblighi da parte dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari, nonché per i danni coperti dalla responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, e per tutti i danni causati da violazioni contrattuali intenzionali o gravemente negligenti e dolo da parte dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari.
(2) Nella misura in cui abbiamo fornito una garanzia di qualità e/o durata in relazione alla merce o a parti di essa, rispondiamo anche nell'ambito di questa garanzia. Tuttavia, saremo responsabili solo per danni basati sull'assenza della qualità o della durata garantite, ma che non si verificano direttamente sulla merce, se il rischio di tale danno è ovviamente coperto dalla garanzia di qualità e durata.
(3) Rispondiamo anche per danni causati da semplice negligenza, nella misura in cui tale negligenza si riferisce alla violazione di tali obblighi contrattuali, il cui rispetto è di particolare importanza per il raggiungimento dello scopo del contratto (obblighi cardinali). Tuttavia, saremo responsabili solo nella misura in cui il danno è tipicamente associato al contratto ed è prevedibile. In caso contrario, non saremo responsabili per semplici violazioni colpose di obblighi accessori non essenziali al contratto. Le limitazioni di responsabilità contenute nelle frasi 1 - 3 si applicano anche per quanto riguarda la responsabilità dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri ausiliari.
(4) Qualsiasi ulteriore responsabilità è esclusa indipendentemente dalla natura giuridica del reclamo fatto valere. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, dipendenti, rappresentanti e ausiliari.
XII. Limitazione generale
Le pretese soggette al normale termine di prescrizione di tre anni si prescrivono due anni dopo la loro comparsa. Restano impregiudicati i reclami in garanzia, intento fraudolento, atto illecito o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. Sezione X. I paragrafi da 7 a 10 si applicano di conseguenza.
XIII. Riserva di proprietà
(1) Fino al completo pagamento di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e dal rapporto commerciale in corso, ci riserviamo la proprietà della merce venduta. Ciò vale anche se i crediti sono inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato raggiunto e riconosciuto. Il partner contrattuale è tenuto a trattare con cura la merce consegnata e ad assicurarla contro i normali rischi (incendio, acqua, tempesta, furto).
(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere date in pegno a terzi né cedute in garanzia prima del pagamento integrale dei crediti garantiti. Il partner contrattuale deve informarci immediatamente per iscritto se e nella misura in cui terzi sequestrano la merce di nostra proprietà. Il partner contrattuale è responsabile, oltre al terzo, per le spese giudiziarie ed extragiudiziali di un'azione ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). La conclusione di contratti di finanziamento (come il leasing) che includono il trasferimento dei nostri diritti riservati richiede il nostro previo consenso scritto, a meno che il contratto non obblighi l'istituto finanziatore a pagare direttamente a noi la quota del prezzo di acquisto a noi dovuta.
(3) Il partner contrattuale ha il diritto di vendere o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nel normale svolgimento dell'attività. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni: a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci al loro pieno valore, per cui noi siamo considerati produttori. Se, in caso di lavorazione, mescolanza o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà rimane, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, mescolate o combinate. Per il resto, per il prodotto risultante vale quanto vale per la merce consegnata con riserva di proprietà. b) Il contraente ci cede sin d'ora a titolo di garanzia qualsiasi pretesa nei confronti di terzi derivante dalla rivendita della merce o del prodotto nella sua interezza o per l'importo della nostra quota di comproprietà eventuale, ai sensi del precedente paragrafo. Accettiamo l'incarico. Gli obblighi del contraente di cui al capoverso 2 si applicano anche in relazione ai crediti ceduti. c) Il partner contrattuale rimane autorizzato a riscuotere il credito oltre a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il partner contrattuale adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non è in mora di pagamento, non è stata presentata alcuna domanda per l'apertura di una procedura di insolvenza e non vi sono altre carenze nella sua capacità di pagare. Se questo è il caso, tuttavia, possiamo esigere che il partner contrattuale ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, svincoleremo garanzie di nostra scelta su richiesta del partner contrattuale.
(4) Nel caso in cui il partner contrattuale agisca in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento, abbiamo il diritto di recedere immediatamente dal contratto e di riprendere la merce. Al fine di riprendere la merce, il partner contrattuale ci consente irrevocabilmente di entrare senza impedimenti nei suoi locali commerciali e di deposito e di portare la merce con noi.
XIV. Scelta della legge e del foro competente
(1) I presenti Termini e condizioni e l'intero rapporto giuridico con il partner contrattuale sono disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
(2) Se il partner contrattuale è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente da il rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale a Guteneck. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di intentare un'azione legale presso il foro competente generale del partner contrattuale.
(3) Se singole disposizioni non sono valide o se i termini e le condizioni contengono lacune, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione non valida, si considera concordata la disposizione valida che corrisponde al senso e allo scopo della disposizione non valida. In caso di lacune, la disposizione che corrisponde a quanto sarebbe stato ragionevolmente concordato secondo il significato e lo scopo dei Termini e Condizioni si intenderà concordata se le parti avessero considerato la questione fin dall'inizio.
Stand: febbraio 2026
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